26 Giu Superbonus per le coop di abitazione a proprietà indivisa
L’Agenzia delle entrate, con le risposte a interpello n. 431/E e n. 430/E del 23 giugno 2021, ha avuto modo di chiarire, in caso di interventi realizzati su immobili di cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le modalità di fruizione del c.d. superbonus. In particolare è necessario differenziare a seconda che:
– l’immobile è posseduto dalla cooperativa e le relative unità abitative sono assegnate in godimento ai soci. In questo caso l’agevolazione compete sia per i lavori trainanti sulle parti comuni sia per i trainati sulle singole unità immobiliari;
– – l’immobile è posseduto dalla cooperativa e le relative unità abitative sono in parte assegnate in godimento ai soci e in parte concesse in locazione a terzi non soci. Per gli interventi trainanti il superbonus compete a condizione che la superficie complessiva delle unità assegnate in godimento sia superiore al 50%; mentre per gli interventi trainati compete limitatamente alle unità assegnate in godimento ai soci;
– l’immobile non è interamente posseduto dalla cooperativa. In questo caso si è in presenza di un condominio e la cooperativa può fruire del superbonus sia per le spese per i trainanti sulle parti comuni dell’edificio sia per i trainati sulle singole unità immobiliari.