29 Mag Superbonus: basta la CILA
La Cila – stessa procedura degli altri bonus fiscali: salta la verifica di doppia conformità, nessun condono ma la presenza di abusi non totali non preclude l’accesso al 110%. In questo modo il 110% viene equiparato a tutti gli altri crediti di imposta edilizi. L’articolo 34 del decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, sostituisce alcune norme dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020. In particolare, la lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 13-ter dell’articolo 119.
Gli interventi incentivati con il credito di imposta del 110% «costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)». Da questo regime ultra-semplificato sono esclusi soltanto gli interventi che comportano demolizione e ricostruzione.
La Cila relativa ai lavori agevolati. deve avere alcuni contenuti obbligatori: per gli immobili la cui costruzione sia stata completata dopo il 1° settembre 1967 «dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione». Restano quindi esclusi dal beneficio gli abusi totali, sprovvisti del titolo abilitativo originario o di quello che ha sanato l’assenza di un titolo abilitativo originario. Per gli immobili precedenti, «è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967».
Questa norma supera l’obbligo di effettuare la verifica di «doppia conformità» o, come viene chiamata ora dopo il Dl 76/2020, la «attestazione di stato legittimo». Letteralmente: «La presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
La nuova norma prevede anche i casi tassativi di decadenza dal benficio fiscale. Una blindatura che serve per escludere la decadenza in altri casi.
«Per gli interventi di cui al presente comma – dispone la norma – la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della Cila; b) interventi realizzati in difformità dalla Cila; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14». – Ma, attenzione: “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”
Restano fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto.