Voluntary – Differiti i termini per la documentazione

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Voluntary – Differiti i termini per la documentazione

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento direttoriale del 14 settembre 2015, protocollo n.116808 ha proceduto alla modifica dei termini di trasmissione della documentazione a corredo del modello previsto per la procedura di voluntary. In particolare, è stato stabilito che la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e della relativa documentazione a supporto di cui al punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015 prot. n.2015/13193 può essere effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza. Inoltre, gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento devono essere evidenziati nella relazione e nella documentazione, per potersi considerare oggetto della procedura ai fini della causa di non punibilità di cui all’art.5-quinquies, co.1 e 2 D.L. n.167/90, convertito, con modificazioni, dalla L. n.227/90. Infine, i contribuenti che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che intendono avvalersi del disposto dell’art.2, co.4 D.Lgs. n.128/15, devono integrare la medesima relazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con l’indicazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento.

pdfAE_Provv_Dir_n._116808_del_14092015.pdf329.13 KB19/09/2015, 07:59