Tre paragrafi per certificare il bilancio delle innovative

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Tre paragrafi per certificare il bilancio delle innovative

Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), con la Circolare n.3682/C/15 ha precisato come il requisito richiesto dall’art.4, co.1, lett.b) D.L. n.3/15 deve essere inteso in senso rigoroso con la conseguenza che la certificazione di bilancio deve avvenire a norma di legge come nota diretta all’assemblea dei soci, firmata dal revisore responsabile ed articolata in tre paragrafi. Il primo paragrafo identifica il bilancio assoggettato alla società a revisione contabile (principalmente indicando il nome della società e l’esercizio di riferimento) ed assegna le rispettive responsabilità degli amministratori della società (predisposizione del bilancio) e del revisore (giudizio professionale sul bilancio); il secondo paragrafo identifica i principi di revisione di riferimento (principalmente indicando il soggetto emanante), illustra sommariamente le procedure svolte (introducendo il concetto di campionamento) e collega tale lavoro svolto al giudizio professionale; il terzo paragrafo esprime il giudizio del revisore sulla conformità del bilancio rispetto ai principi contabili di riferimento e si esprime sulla chiarezza della redazione nonché sulla veridicità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. Tale requisito, inoltre, è elemento essenziale della fattispecie in fase di iscrizione in sezione speciale e deve permanere per tutta la durata dell’iscrizione stessa.

pdfMIse_CM_3682_C_03092015.pdf628.45 KB11/09/2015, 16:15