18 Giu Tax credit per il sistema di filtraggio dell’acqua e bonus idrico
La legge di bilancio 2021, tra le numerose agevolazioni, ha introdotto anche alcune misure riguardanti il consumo dell’acqua. Si fa riferimento, nello specifico, al credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua e al c.d. “bonus idrico”. L’art. 1 comma 1087-1089 della L. n. 178/2020 ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile, al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile.
Possono beneficiare di tale credito d’imposta le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’agevolazione spetta con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Tali spese sono agevolate fino a un ammontare complessivo non superiore a:
– 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;
– 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.
Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle suddette spese sostenute ma comunque nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Al fine del rispetto del limite di spesa previsto, con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dovranno infatti essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Stando alla norma, tale provvedimento dovrebbe essere emanato già entro fine gennaio (30 giorni dal 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della legge di bilancio).
Viene altresì previsto che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita a seguito della realizzazione dei suddetti interventi, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati siano trasmesse per via telematica all’ENEA.
Allo scopo di perseguire il risparmio di risorse idriche, inoltre, l’art. 1 commi 61-65 della L. 178/2020 prevede il c.d. “bonus idrico”, per le cui finalità è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021.
In particolare, alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel suddetto limite di spesa e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario da utilizzare entro il 31 dicembre 2021.
Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:
– la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
– la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore ISEE.
Sono due tra le novità più rilevanti, contenute nel provvedimento firmato il 17 giugno 2021 dal direttore dell’agenzia delle Entrate che regola il bonus acqua potabile, il credito d’imposta previsto dalla legge di Bilancio 2021 per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda: filtraggio, mineralizzazione e addizione di anidride carbonica. Il provvedimento approva un modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere online all’Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa. La prima finestra, dunque, sarà a febbraio del prossimo anno per le somme pagate nel 2021. Il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24. Oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi. Il credito di imposta sarà del 50%, fino a una disponibilità totale di 5 milioni l’anno, per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. Se il limite di spesa sarà superato dalle richieste, potrebbe però arrivare un taglio della percentuale. Le spese sostenute dovranno essere documentato da una fattura elettronica o da un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale di chi richiede il credito. Per i privati e per i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. Restano, però, salve le spese sostenute prima della pubblicazione del provvedimento: in quel caso valgono strumenti diversi ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale annotando il codice fiscale di chi richiede il credit