11 Set Tassazione della plusvalenza da esproprio
In tema di imposte sui redditi, ai sensi della L. n.413/91, art.11, ogni pagamento che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi e sia conseguito dopo l’entrata in vigore della norma citata è assoggettato a tassazione, ancorché il decreto di esproprio o la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva siano intervenuti in epoca anteriore al 1 gennaio 1989, in quanto la disciplina transitoria di cui al co. 9, art.11 – che consente, con una parziale retroattività, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della legge, condizionandola, però, al fatto che nel triennio successivo al 31 dicembre
1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma – non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all’entrata in vigore della legge, le quali sono assoggettabili ad imposizione ai sensi del co.1, lett. f), e 5 della medesima disposizione, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che ne hanno determinato la percezione (cfr. sentenze n.10811/10, n.24161/11, n.2194/12, n.1429/13).
Cassazione – sentenza n.16619 – 14 maggio 2015 – 7 agosto 2015