12 Set Società di persone e mancata pluralità
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.14449 del 25 giugno 2014 ha affermato il principio di diritto per cui nel caso in cui sia venuta a mancare la pluralità dei soci nella società personale e non sia stata ricostituita entro sei mesi la pluralità dei soci, allorquando sopravvenga il decesso dell’unico socio, che non abbia provveduto a mettere in liquidazione la società, gli eredi del socio defunto devono mettere in liquidazione la società, per potere realizzare il proprio diritto alla quota di liquidazione e provvederanno a regolare la posizione degli altri soci.