23 Gen Sindaci revocati con approvazione del Tribunale
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Lettera-circolare protocollo n.6100 del 19 gennaio 2015 ha reso noto il parere del Ministero di Grazia e Giustizia in merito alla revoca per giusta causa dell’organo di controllo o del revisore nell’ipotesi di venir meno del presupposto di nomina. In particolare, il Ministero, investito della questione ha affermato che deve ritenersi imprescindibile il decreto di approvazione del Tribunale al fine della revoca per giusta causa dei sindaci, anche se solo per accertare che la nomina dell’organo sia esclusivamente dipesa da quanto statuito dall’art.2477, co.2 cod.civ. ora abrogato. In relazione, invece, alla revoca per giusta causa del revisore legale dei conti per lo stesso motivo, l’abrogazione dell’art.2409-quater cod. civ. ha fatto venir meno la necessità del decreto di approvazione del Tribunale, di conseguenza, in questo caso potrà seguirsi la procedura prevista dall’art.3 D.M. n.261/12, essendo necessaria la sola delibera assembleare.