13 Dic Sdoganato il sale and lease back
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.25758 del 5 dicembre 2014 ha affermato come in materia di abuso del diritto l’opzione del soggetto passivo per l’operazione negoziale che risulti fiscalmente meno gravosa non costituisce ex se condotta “contraria” allo scopo della disciplina normativa tributaria, laddove sia lo stesso ordinamento tributario a prevedere tale facoltà di scelta. Tanto premesso, se non è dubitabile che il costo concernente un immobile strumentale costituisce componente negativo di reddito deducibile con il sistema delle quote di ammortamento, non è dato tuttavia rinvenire nell’ordinamento tributario alcun obbligo giuridico del soggetto che ha acquistato la proprietà del bene immobile strumentale di rimanere necessariamente vincolato a tale regime fiscale, atteso che, come rientra nella libera determinazione del soggetto imprenditore la facoltà di optare tra l’acquisto della proprietà dell’immobile, versando immediatamente l’intero prezzo della compravendita, o invece la utilizzazione del medesimo bene in leasing con clausola di riscatto finale della proprietà, modulando in tal modo il relativo impiego finanziario, o ancora il semplice utilizzo in godimento del bene immobile da rilasciare alla scadenza al concedente proprietario, così non può ritenersi impedito all’operatore economico l’impiego di qualsiasi altro strumento negoziale – diretto a conseguire il medesimo risultato dell’utilizzo del bene immobile strumentale – tra cui anche il contratto di sale & lease back. Ciascuno dei casi indicati, infatti, comporta un proprio differente regime fisale e la relativa applicazione – in quanto conseguenza diretta della scelta operata dall’impresa – non può, evidentemente, integrare “abuso del diritto” solo perché il soggetto si determina a compiere l’operazione negoziale fiscalmente meno onerosa (cfr. sentenze n.10383/11 e n.21221/06).