Rivalutazione terreni: l’Agenzia si allinea alla Cassazione

Rivalutazione terreni: l’Agenzia si allinea alla Cassazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.53/E del 27 maggio 2015, allineando all’indirizzo giurisprudenziale e superando le precedenti indicazioni fornite nel tempo nei documenti di prassi, ha chiarito che, per quanto riguarda la rideterminazione dei valori dei terreni ai fini della determinazione della plusvalenza ex art.67 Tuir è ammesso che la perizia giurata di stima venga asseverata anche in data successiva al rogito del terreno cui si riferisce, inoltre, sempre sul tema, ha integrato la posizione assunta in passato per quanto attiene al valore di perizia, secondo cui il contribuente che indica nell’atto di cessione del terreno un valore inferiore a quello determinato con la perizia giurata di stima, si espone ad una rettifica da parte del fisco anche con riferimento alla determinazione della plusvalenza tassabile, non potendo far valere gli effetti della rivalutazione del bene. Infatti, a integrazione, è stato precisato la ratio sottostante a tale impostazione viene meno nei casi in cui, pur non facendosi menzione in atto della intervenuta rideterminazione, lo scostamento del valore indicato nel medesimo atto rispetto a quello periziato, ossia quello “minimo di riferimento” previsto dalla norma, sia poco significativo e tale da doversi imputare ad un mero errore più che alla volontà di conseguire un indebito vantaggio fiscale mediante una apprezzabile sottrazione a tassazione di base imponibile, ai fini dell’imposizione indiretta. Allo stesso modo, si ritiene che la predetta esigenza di non intralciare l’attività di controllo possa considerarsi non disattesa nell’ipotesi in cui il contribuente, pur avendo dichiarato in atto un corrispettivo anche sensibilmente inferiore a quello periziato, abbia comunque fatto menzione nello stesso atto della intervenuta rideterminazione del valore del terreno. Nei predetti casi, per il calcolo della plusvalenza ai fini dell’imposte dirette potrà farsi comunque riferimento al predetto valore rivalutato, che rileverà quale valore minimo di riferimento anche ai fini della determinazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/maggio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+53+del+27+maggio+2015/RIS.53e+del+27.05.15.pdf