Rideterminazione del valore della partecipazione

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Rideterminazione del valore della partecipazione

Nell’interpello in esame due donanti, avvalendosi delle disposizioni in merito alla rivalutazione di quote di partecipazione, rideterminano nell’esercizio 2012, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2012, il valore di una quota pari al 20% di ciascuna partecipazione e l’anno successivo si avvalgono nuovamente della possibilità di rideterminare il valore dell’intera quota di partecipazione, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2013. Nel mese di luglio 2013 donano alcune quote di partecipazione a coniugi e figli, i quali, a loro volta, si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni al 1° gennaio 2014, chiedendo di poter scomputare l’imposta sostitutiva pagata dai donanti in occasione delle rideterminazioni effettuate, fino a concorrenza dell’imposta sostitutiva dovuta. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014, fa riferimento a quanto disposto dall’art. 68 comma 6 del TUIR in ordine alle modalità di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati per effetto della cessione di attività finanziarie ricevute in donazione: in base a tale norma si assume quale costo fiscale il costo sostenuto dal donante aumentato dell’eventuale imposta di donazione a carico del donatario; in altre parole si deve fare riferimento al valore che il donante avrebbe assunto quale costo se, invece di donare la partecipazione, l’avesse ceduta a titolo oneroso, comprensivo di eventuali rivalutazioni.

pdfAE_RM_91E_17102014.pdf01/11/2014, 08:43