Ricavi per appalti solo con accettazione del committente

Ricavi per appalti solo con accettazione del committente

Ai fini dell’imposta sul reddito di impresa va osservato che le regole sull’imputazione temporale dei componenti del reddito, dettate in via generale dall’art.75 d.P.R. n.917/86 (nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta), sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come “esercizio di competenza”. Ne consegue che, con riferimento ai contratti di appalto – ipotesi ricorrente nel caso di specie – concorrono alla formazione del reddito d’impresa, in un periodo determinato, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, ovverosia di quelli in ordine ai quali sia intervenuta l’accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo o conseguente all’espressione, per “facta concludentia”, di una volontà incompatibile con la mancata accettazione (c.d. accettazione tacita), secondo quanto stabilito nell’art.1665, co.2 e 3 cod.civ. (cfr sentenze n.10818/10, n.4297/2010 e n.26665/09).
Cassazione – sentenza n.3204 – 16 dicembre 2014 – 18 febbraio 2015