06 Giu Regole ferree per l’imputazione dei componenti di reddito
In tema di reddito d’impresa, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercito diverso da quello individuato dalla legge come esercito di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l’erario, atteso che le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dal d.P.R. n.917/86, art.75 sono vincolanti sia per il contribuente che per l’erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull’esistenza o meno di un danno erariale, per modo che appare decisamente irrilevante l’eventuale (anche effettiva) insussistenza dello stesso nel caso concreto. Va poi aggiunto che l’applicazione di detto criterio non implica di per sé la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art.2935 cod. civ., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza. L’applicata regola di definitività trova fondamento nel principio della certezza del diritto, volto a riconoscere l’effetto della intangibilità ed irretrattabilità delle situazioni giuridiche, costituendo in ogni ordinamento il limite invalicabile entro il quale i rapporti giuridici non possono più essere messi in e potendosi aggiungere rispettato il criterio – comunque da applicare d’ufficio – per cui la parte ha dedotto in modo specifico ed autosufficiente, che la materia del contendere oggetto del processo in corso sia coperta, in tutto o in parte, dal giudicato formatosi in altro, precedente giudizio (cfr. sentenze n.28247/13, n.25508/13, n.1648/13 e n.6331/08).