Registro: Valutazione dell’avviamento autonoma da situazioni contingenti

Registro: Valutazione dell’avviamento autonoma da situazioni contingenti

Agli effetti dell’imposta di registro, si deve tener conto dell’avviamento nella determinazione del valore venale dell’azienda ceduta, senza che assumano rilievo circostanze contingenti, che pure possano aver influito nella determinazione concreta del corrispettivo; difatti il valore che deve essere preso in considerazione per la determinazione della base imponibile è il prezzo che il bene ha in comune commercio, vale a dire quello che il venditore ha la maggiore probabilità di realizzare, e l’acquirente di pagare, in condizioni normali di mercato, prescindendo quindi da situazioni soggettive o momentanee che possano deprimerlo o esaltarlo (cfr sentenze n.8642/11 e n.28571/05).