Pronti i modelli per le dichiarazioni 2015

Pronti i modelli per le dichiarazioni 2015

Via libera definitivo ai modelli delle dichiarazioni dei redditi, che dovranno essere utilizzati dalle persone fisiche, imprese individuali e professioni, società di persone, di capitali, enti non commerciali e dai gruppi con consolidato fiscale, per tassare i redditi del 2014. Sono stati pubblicati ieri sul sito internet delle Entrate, infatti, i modelli definitivi di Unico PF 2015 , SP 2015 , SC 2015 , ENC 2015 , CNM 2015 da presentare entro il prossimo 30 settembre 2015.

Bonus 80 euro Per le persone fisiche, nel rigo RN43 deve essere ricalcolato l’ammontare del credito degli 80 euro spettante, considerando tutti i redditi dichiarati. Il credito d’imposta (massimo di 640 euro, per il 2014), infatti, spetta solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato, la cui imposta è di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e a quelli con un reddito non superiore a 26mila euro. Può capitare, ad esempio, che, sommando altri redditi, non considerati dal datore, il bonus erogato da quest’ultimo risulti non spettante, in tutto o in parte. Viceversa il credito d’imposta degli 80 euro può non essere stato riconosciuto dal datore di lavoro, come è capitato ad esempio alle lavoratrici domestiche (colf) le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è un sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica (circolare 28 aprile 2014, n. 8/E, paragrafo 5 ).

Visto di conformità In tutti i modelli per il 2014, è stata inserita una nuova casella che, per chi presenta il modello unificato (redditi e Iva), consente di attestare a quale dichiarazione, compresa in Unico, si riferisce il visto di conformità (dichiarazione dei redditi, Iva o entrambe). Questa sarebbe dovuta apparire già nei modelli dello scorso anno, dato che il visto di conformità per i redditi è operativo da quelli relativi al 2013. Peraltro, il prossimo anno questa casella scomparirà, in quanto la dichiarazione Iva dovrà essere presentata obbligatoriamente in via autonoma, entro il 28 febbraio 2016.

Nuovo regime forfettario Chi, il 1° gennaio di quest’anno, è passato, in automatico, dalla contabilità semplificata od ordinaria al nuovo regime forfettario, introdotto dalla legge di stabilità 2015, deve riportare in appositi righi del modello Unico PF 2015 la somma algebrica delle quote residue dei componenti positivi e negativi di reddito relativi a esercizi precedenti, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in più esercizi. Si pensi, ad esempio, alla rateizzazione della tassazione delle plusvalenze o della deduzione delle spese di manutenzione e riparazione.

Contabilità, fatture, ddt In tutti i modelli, quest’anno, è stato aggiunto il prospetto «Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari», che deve essere compilato per comunicare di aver effettuato, nel 2014, la conservazione in modalità elettronica di «almeno un documento rilevante ai fini tributari». Il rigo va compilato con il codice 2 se non vi è stata alcuna conservazione elettronica.

Art-bonus Il quadro RU di tutti i modelli approvati ieri è stato aggiornato con la possibilità di usufruire del nuovo credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (articolo 1, decreto legge n. 83/2014), il quale incentiva dal 2014 al 2016 gli interventi, tra l’altro, di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici. Per le erogazioni liberali, spetta un credito d’imposta del 65% per il 2014 e 2015 e del 50% il 2016.

Bonus affitti bassi Nel nuovo rigo RP32 del modello Unico 2015 PF devono essere indicate le spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione. Si tratta dalla nuova agevolazione in vigore nel quadriennio 2014-2017, che consente la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche del 20% del costo di acquisto o di costruzione di abitazioni. Si può ottenere solo se entro 6 mesi dall’acquisto o dalla costruzione sia stato stipulato un contratto con un canone di importo di affitto inferiore al minore dei canoni previsti dai contratti concordati, dall’eventuale “convenzione comunale” (stipulata per il rilascio del permesso di costruire) e dall’eventuale canone “speciale” previsto per le abitazioni nei «Comuni ad alta tensione abitativa». Quindi, il bonus non si può utilizzare a quelle abitazioni per le quali non è applicabile nessuno di questi canoni massimi e le istruzioni al modello non dicono nulla al riguardo.

Affitti Per i contratti di locazione a canone concordato, dal 2014 è stata ridotta dal 15% al 10% la percentuale della cedolare secca, cioè l’imposta sostitutiva dell’Irpef, che già dal 1° gennaio 2013 era stata ridota dal 19% al 15 per cento.