10 Nov Pianificazione fiscale per il 2015 – Questo è il momento di ragionare
Una analisi sintetica delle opportunità da sfrittare ed aspettando le novità del Ddl stabilità per Irap e neo-assunti.
Sono iniziate le riunioni per la definizione della prechiusura e per definire la programmazione economico patrimoniale del 2015. Questo è il momento per effettuare le scelte.
Investimenti in impianti e macchinari nuovi: a partire dal 24 giugno 2014 e fino al 25 giugno 2015: credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute (articolo 18 del Dl 91/2014). L’agevolazione spetta esclusivamente sugli investimenti eccedenti la media dei cinque periodi di imposta precedenti (per i soggetti «solari» 2009 – 2013) con la facoltà di poter escludere dalla media l’anno con gli investimenti maggiori. Il bonus spetta solo sugli investimenti eccedenti la media del quinquennio: va pianificata l’opportunità di anticipare o rinviare gli investimenti per concentrare gli acquisti agevolabili nello stesso periodo d’imposta. Se gli investimenti effettuati nel periodo giugno – dicembre 2014 ammontano a 100mila, così come gli investimenti del periodo gennaio – giugno 2015, mentre la media del quinquennio è pari a 120mila, il credito non spetterà affatto; al contrario, se si anticipano gli investimenti del 2015 al 2014 (o viceversa) si massimizza l’ammontare degli acquisti agevolabili nel medesimo periodo d’imposta (200mila) e si può ottenere un credito pari al 15% dell’eccedenza rispetto alla media del quinquennio (80mila).
Capitalizzazione: prima la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha potenziato il beneficio Ace, incrementando i rendimenti nozionali per il triennio 2014 – 2016 (4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016); poi è intervenuto il Dl 91/2014 dando la possibilità anche alle imprese in perdita fiscale di fruire del beneficio, trasformando l’eccedenza Ace non utilizzata in un credito d’imposta Irap. Per i soggetti Ires la deduzione Ace si calcola sugli incrementi di capitale proprio derivanti da conferimenti in denaro e accantonamenti di utili, al netto delle attribuzioni di somme ai soci. Questi incrementi, nell’esercizio in cui si verificano, vengono computati pro-rata temporis. Di conseguenza, le società che riceveranno entro fine anno versamenti in denaro o conversione dei crediti di finanziamento potranno determinare l’Ace per il 2014 su tali incrementi in misura parziale, mentre per il 2015 potranno avvalersene in misura piena. Per i soggetti Irpef la deduzione è invece calcolata applicando il rendimento nozionale all’intero patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio. Per questi soggetti, pertanto, l’effettuazione di versamenti in denaro o la conversione di finanziamenti soci entro la fine dell’esercizio determina la spettanza piena del beneficio per il 2014.
Marchi e brevetti: Il disegno di legge di stabilità 2015 annuncia alcune disposizioni che possono ridurre il carico fiscale futuro. Viene infatti introdotto un regime di tassazione agevolata su base opzionale per i redditi derivanti dallo sfruttamento di alcuni beni immateriali (brevetti, marchi d’impresa «funzionalmente equivalenti ai brevetti» e know how). L’agevolazione consiste nell’esclusione dall’imponibile Ires e Irap del 50% (ridotto al 30% per il 2015, al 40% per il 2016) dei redditi derivanti dall’utilizzo di tali asset e l’esenzione delle plusvalenze in caso di cessione. L’incentivo si applica su una quota di reddito definita in base al rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento e lo sviluppo dell’attività e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene. Il regime di favore dovrebbe partire dal 1° gennaio 2015 e potrebbe portare in queste settimane al rimpatrio di beni agevolabili attualmente detenuti all’estero.
Taglio Irap: deducibilità integrale del costo del lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato ai fini Irap, prevista nel ddl stabilità a partire dal 2015, potrebbe permettere alle società che trasformeranno i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di poter beneficiare di una riduzione del tributo regionale.
Cancellazione dei crediti: Beneficio fiscale immediato in caso di atti di realizzo perfezionati entro il 31 dicembre. È la conseguenza diretta delle nuove regole in materia di perdite su crediti introdotte della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che hanno ampliato le ipotesi di sussistenza degli elementi certi e precisi – che consentono la deducibilità fiscale delle perdite su crediti – alla cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 si applicherà inoltre il nuovo Oic 15 approvato il 26 giugno 2014 che, introducendo nuove guideline ssulla cancellazione dei crediti dal bilancio per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali («Ita Gaap») ha realizzato il coordinamento tra l’ordinamento contabile e quello tributario, delineando le fattispecie che comportano la cancellazione dei crediti.
Il nuovo Oic 15 prevede la cancellazione del credito dal bilancio tutte le volte in cui lo stesso si estingue o viene ceduto in un’operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento ceduto; pertanto, sono state parzialmente uniformate le modalità di cancellazione dei crediti dal bilancio per i soggetti Ita Gaap a quelle applicabili agli Ias/Ifrs adopters (Ias 39). Questi ultimi, infatti, procedono alla derecognition del credito (e alla conseguente deduzione fiscale dell’eventuale perdita) in caso di trasferimento della titolarità giuridica del credito quando l’operazione determina non solo il passaggio dei rischi al cessionario ma anche quello dei benefici. OIC 15 indica: il forfaiting, la datio in solutum, il conferimento del credito, la vendita del credito compreso il factoring con cessione pro soluto e trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito. In caso di cessione pro soluto di crediti non ancora scaduti, le Entrate hanno chiarito che la qualificazione contabile della differenza tra corrispettivo e valore di iscrizione del credito quale «perdita su crediti» o quale «componente finanziaria» rileva ai fini fiscali. Costituiscono atti dispositivi dei crediti che consentono di dedurre la relativa perdita le transazioni con il debitore che sono giustificate dalle difficoltà finanziarie di quest’ultimo (circolare 26/E/2013) mentre se le transazioni sono motivate da cause differenti, ad esempio da liti sulle forniture o altre questioni commerciali, il relativo onere non costituisce una perdita su crediti ma una sopravvenienza passiva. Resta ferma la possibilità per l’amministrazione finanziaria di sindacare la deducibilità della perdita su crediti in relazione all’inerenza della stessa (circolare 14/E/2014 a conferma della circolare 26/E/2013).
Cessioni, transazioni o rinunce andranno formalizzati dando data certa all’atto o contratto entro la fine dell’anno in corso.