11 Set Per la Pmi innovativa non basta il possesso di un marchio
Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), con la Nota del 4 settembre 2015, protocollo n.155486 ha analizzato il caso di una società che voleva iscriversi come Pmi innovativa in ragione dei requisiti per cui sono richiesti collaboratori a qualunque titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art.3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270.
Il Mise ha precisato come il requisito è rispettato anche nel caso di soci amministratori impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o “a qualunque titolo”). Il Mise ha risposto anche a una domanda in merito al requisito della titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa, precisando come non risponda a tale requisito la titolarità di un marchio.