Nuovo modello per l’attribuzione del credito d’imposta agli enti di previdenza

Nuovo modello per l’attribuzione del credito d’imposta agli enti di previdenza

L’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento direttoriale del 28 settembre 2015, Protocollo n. 122544, ha approvato il modello per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, istituito dall’articolo 1, comma da 91 a 94, della L. n. 190/2014. Il modello è utilizzato:

  • dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 509/1997, e al D.Lgs. 103/1996, per chiedere l’attribuzione del credito di imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi, e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, come individuate all’articolo 2 del decreto del Mef del 19 giugno 2015;
  • dalle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005, per chiedere l’attribuzione del credito d’imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del predetto decreto applicata in ciascun periodo di imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, come individuate all’articolo 2 del citato decreto del Mef del 19 giugno 2015.