
18 Ott Nuovi chiarimenti sui requisiti delle start up innovative
AE_RM_87E_14102014.pdf18/10/2014, 08:19
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.87/E del 14 ottobre 2014 ha offerto chiarimenti in merito ai requisiti che debbono essere rispettati in capo alle società che intendono acquisire la qualifica di start up innovative e poter fruire delle relative agevolazioni previste per tali forme societarie. In particolare l’istanza verteva sulla corretta interpretazione del requisito di cui all’art.25, co.2, lett.h), punto 2 D.L. n.179/12. La società istante, aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate se:
- gli amministratori-soci, anche non retribuiti, possono essere considerati come forza lavoro;
- nel concetto di collaboratori possono essere annoverati anche i consulenti esterni titolari di partita Iva, gli stagisti e ogni categoria percipiente un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e infine
- se ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, si deve effettuare un calcolo “per teste” o in base alla remunerazione.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato come in merito ai primi 2 quesiti, avendo in considerazione la ratio ispiratrice della norma, qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente ovvero a questo assimilato può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito alternativo di cui all’art.25, co.2, lett. h). Passando all’analisi della fattispecie specifica degli amministratori-soci, l’Agenzia afferma come il Ministero dello Sviluppo Economico, interpellato sul tema, ha affermato che la norma ammette, in armonia con la disciplina giuslavoristica vigente, che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo” e che sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore. Tuttavia, l’Agenzia precisa che il dato letterale della norma non può portare alla scissione della locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” da quella di “impiego”. In ragione di tale interpretazione, gli amministratori-soci possono essere considerati ai fini del rapporto di cui all’art.25, co.2, lett. h), n.2 D.L. n.179 /12, soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico. In caso contrario, qualora i soci avessero l’amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del citato rapporto, atteso che la condizione relativa “all’impiego” nella società non risulterebbe verificata. Per quanto attiene gli stagisti, essi possono essere computati quale forza lavoro solo nel caso in cui siano retribuiti mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto. Da ultimo, in risposta al terzo quesito, l’Agenzia delle Entrate, in sintonia con l’interpretazione della società istante, conferma che il calcolo deve essere effettuato “per teste” e non in ragione della retribuzione.