Niente ritenuta sulle prestazioni dell’associazione incassati dalla STP

Niente ritenuta sulle prestazioni dell’associazione incassati dalla STP

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 21/E del 28 gennaio 2026, ha offerto chiarimenti all’applicazione delle ritenute d’acconto su compensi relativi a prestazioni professionali rese da parte di un’associazione, ma trasferiti e incassati, a seguito di una scissione, da una newCo STP, precisando che ai sensi dell’art. 25, D.P.R. n. 600/1973, l’applicazione della ritenuta deve essere effettuata al momento della corresponsione del compenso. Inoltre, la circolare MEF n. 8/1973, ha precisato che il soggetto che corrisponde il compenso, per stabilire se esso sia o meno assoggettabile alla ritenuta d’acconto deve solo accertare che il percipiente il compenso abbia effettuato, ancorché occasionalmente, una prestazione artistica o professionale, al di fuori di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente e al di fuori dell’esercizio d’impresa. Nel caso di specie, i compensi professionali saranno percepiti da un soggetto che, mutando la propria veste giuridica in società di capitali, non produce più redditi di lavoro autonomo, ma redditi d’impresa non assoggettabili a ritenuta. Ne consegue che i predetti compensi concorreranno alla formazione del reddito d’impresa prodotto dalla STP e non dovranno essere assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui al citato art. 25, D.P.R. n. 600/1973. A tal fine, considerati gli obblighi del sostituto d’imposta di cui all’art. 64, D.P.R. n. 600/1973, è necessario che la STP rilasci ai clienti/sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione per informarli dell’operazione di scissione e della circostanza che il soggetto percettore, a seguito di detta operazione, non rientra tra i soggetti nei cui confronti si applica la ritenuta d’acconto. I clienti dovranno corrispondere alla STP i compensi fatturati dall’associazione per l’intero importo, al lordo della ritenuta d’acconto di cui all’art. 25, D.P.R. n. 600/1973. Qualora i clienti/sostituti d’imposta, anche a seguito della comunicazione, provvedano al pagamento dei compensi alla STP, al netto della ritenuta d’acconto, la STP potrà scomputare le ritenute subite dall’imposta dovuta a titolo di IRES. Riguardo allo scomputo degli acconti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, TUIR e dell’art. 22, TUIR, la STP potrà scomputare dall’IRES la ritenuta subita a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le ritenute sono state subite.

Ade risp. 21E del 28012026 – Ritenute STP

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