13 Apr Niente plafond sull’acquisto dell’immobile
L’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 14/2019, ha affermato che non può avvalersi del beneficio del plafond, ai n dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, l’esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto, acquista un immobile. L’utilizzo del plafond è ammesso, in via generale, per i beni/servizi funzionali al ciclo economico dell’impresa. In particolare, la dichiarazione d’intento inviata dall’esportatore a ciascun fornitore potrà riguardare l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale. Non potranno beneficiare del plafond, invece, i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter) D.P.R. 633/1972. In tal caso, infatti, come chiarito con circolare n. 37/E/2015, la misura antifrode (reverse charge) prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali.