Nel Transfer Pricing l’Agenzia non è tenuta a dimostrare l’intento elusivo

Nel Transfer Pricing l’Agenzia non è tenuta a dimostrare l’intento elusivo

Ai sensi del d.P.R. n.917/86, art.76, co.5, i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al “valore normale” dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni ricevuti; valore normale individuato, in forza del rinvio operato dal co.2, in base ai criteri fissati dall’art.9 dello stesso Tuir, nel prezzo o corrispettivo praticato mediamente per i beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione. Va, quindi ribadito, in termini generali, che detta disciplina costituisce una clausola antielusiva diretta ad evitare che all’interno del gruppo di società vengano effettuati trasferimenti di utili mediante l’applicazione di prezzi inferiori al valore normale dei beni ceduti, onde sottrarli alla tassazione in Italia a favore di tassazioni estere inferiori; siffatta disciplina è, infatti, finalizzata alla repressione del fenomeno del c.d. “transfer pricing” (per tale intendendosi lo spostamento di imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti), che, dal lato economico, costituisce un’alterazione del principio della libera concorrenza (nel senso che transazioni tra Società appartenenti ad uno stesso Gruppo, ma con sede in Paesi diversi, avvengono per prezzi che non hanno corrispondenza con quelli praticati in regime di libero mercato), e, dal lato fiscale, da luogo ad uno spostamento di imponibile, consentendo infatti di sottrarre imponibile a Stati con maggiore fiscalità; proprio allo scopo di preservare la esatta pretesa impositiva di ciascuno Stato, sono state quindi adottate normative nazionali che recepiscono il principio del prezzo normale delle transazioni commerciali, contenuto nel Modello OCSE art.9, co.1, Convenzione del 1995; in Italia, come detto, il d.P.R. n.917/86, art.76, co.2 e 5, con il disposto rinvio all’art.9 stesso d.P.R., in base al quale, son da intendersi normali i prezzi di beni e servizi praticati “in condizioni di libera concorrenza” con riferimento, “in quanto possibile”, a listini e tariffe d’uso. Con riferimento, poi, allo specifico tema dell’onere della prova, va ribadito che la detta disciplina è rivolta a reprimere il fenomeno economico in sé e prescinde dalla dimostrazione di una più elevata fiscalità nazionale, atteso che tra gli elementi costitutivi della fattispecie repressiva del transfer pricing di cui al cit. d.P.R. n.917/86, art.76, co.5, non si rinviene quello della maggiore fiscalità nazionale; ne consegue che, per l’Ufficio, non occorre, provare la funzione elusiva, ma solo l’esistenza di transazioni tra imprese collegate; spetta invece al contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova di cui all’art.2697 cod.civ., dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali ai sensi del d.P.R. n.917/86, art.9, co.3 (cfr. sentenze n.10742/13, n.11949/12, n.7343/11 e n.22023/06). 

Cassazione – sentenza n.15298 – 26 febbraio 2015 – 21 luglio 2015