Modifica dei termini di trasmissione della documentazione per la voluntary disclosure

Modifica dei termini di trasmissione della documentazione per la voluntary disclosure

Con il Provvedimento 14.9.2015 l’Agenzia delle Entrate modifica i termini per l’invio della relazione e documentazione a corredo dell’istanza per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, in quanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 2, co. 4, D.Lgs. 128/2015, i contribuenti interessati potrebbero incontrare delle difficoltà nel reperire documentazione e informazioni relative ad annualità per le quali è scaduto il termine per l’accertamento che, ai fini della causa di non punibilità prevista dalla procedura di collaborazione volontaria, possono essere considerate oggetto della stessa procedura. La trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e della relativa documentazione di supporto deve essere effettuata entro 30 giorni dalla presentazione (che deve avvenire entro il 30.9.2015) della prima o unica istanza. Per potersi considerare oggetto della suddetta procedura ai fini della causa di non imponibilità ex art. 5 quinquies, co. 1 e 2, D.L. 167/1990, conv. con modif. dalla L. 227/1990, gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della stessa procedura, per i quali è scaduto il termine di accertamento, devono essre riportati nella relazione e documentazione. Quei contribuenti che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che vogliono avvalersi del disposto dell’art. 2, co. 4, D.Lgs. 128/2015, sono tenuti ad integrare la relazione entro il 13.10.2015 (30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Provvedimento), riportando gli imponibili, le impose e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine di accertamento.

In data 15/9/2015 è stato pubblicato un nuovo comunicato dell’Agenzia delle entrate al fine di chiarire le disposizioni previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n°2015/116808, in materia di modifica dei termini di trasmissione della documentazione per la voluntary disclosure. Ai fini della non punibilità penale in relazione alle attività oggetto di procedura, l’Amministrazione finanziaria invia all’Autorità giudiziaria la conclusione della procedura, entro 30 giorni dal versamento delle imposte connesse alla voluntary stessa da parte del contribuente. Tali obblighi informativi nei confronti dell’Autorità giudiziaria, ai fini della non punibilità penale, sussistono anche in relazione ad imponibili, imposte e ritenute, legate alle attività dichiarate nella procedura, ma di cui siano scaduti i termini di accertamento, come previsto dall’art.2, co. 4, DLgs 128/2015. Ai fini dell’assolvimento di tali obblighi, il provvedimento dell’Agenzia del 14/9/2015 ha modificato i termini per la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di adesione alla procedura. I soggetti che al 14 settembre avessero già presentato l’istanza, possono presentare la documentazione ulteriore, relativa ad imponibili, imposte e ritenute di cui siano scaduti i termini per l’accertamento e connessi alle attività dichiarate nella procedura, entro i 30 giorni successivi. Il provvedimento non introduce, un nuovo adempimento in capo a tali contribuenti, bensì una facoltà per evidenziare la sussistenza di cause di non punibilità per anni ricadenti fuori dal perimetro della voluntary (attraverso documenti che attestino la situazione patrimoniale al 31/12 dei periodi d’imposta coinvolti e comunque non anteriori al 2008). I soggetti che devono ancora presentare l’istanza sono tenuti a farlo entro il 30 settembre e avranno ancora 30 giorni per presentare la relazione di accompagnamento. Non vengono meno le disposizioni previste dal provvedimento del 30/01/2015 in merito alla possibile integrazione dell’istanza entro 30 giorni dalla sua presentazione (anche oltre il 30 settembre)