Le parti devono darsi reciprocamente atto della cessazione del contendere

Le parti devono darsi reciprocamente atto della cessazione del contendere

Anche nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia conseguito l’integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte. La presentazione dell’istanza di definizione determina, per contro, esclusivamente la sospensione, ex art.6 D.Lgs. n.218/97, del termine per l’impugnazione fissato dall’art. 21 D.Lgs. n.546/92, per il periodo di 90 giorni, mentre la mancata conclusione dell’accordo determina l’impugnazione dell’atto impositivo, in difetto della quale l’atto medesimo diventa definitivo. Nel caso concreto, il mancato perfezionamento dell’accordo ha dato luogo all’instaurazione del giudizio in questione, che – in caso contrario – non sarebbe stato neppure incardinato. Per cui è del tutto evidente che la presentazione dell’istanza di definizione agevolata non può comportare in alcun modo la cessazione della materia del contendere (cfr sentenze n.4247/13, n.2598/13, n.28051/09, n.909/06).
Cassazione – sentenza n.1005 – 25 novembre 2014
Cassazione – sentenza n.1007 – 25 novembre 2014