Le dichiarazioni sono sempre emendabili

Le dichiarazioni sono sempre emendabili

Le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi né costituiscono titolo dell’obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza e, quindi, salvi casi particolari, possono essere liberamente modificate dal contribuente, anche in sede processuale, con la conseguenza che la dichiarazione affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione è – in linea di principio – emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, fatta eccezione per l’ipotesi (nella specie non ricorrente) in cui il legislatore abbia subordinato la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’erario, in relazione alla quale la dichiarazione assume per questa parte il valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione (cfr. sentenze n.1427/13, n.29738/08 e n.18673/08). Cassazione – sentenza n.13454 – 14 gennaio 2015 – 1° luglio 2015