24 Ott La prova dell’inerenza grava sul contribuente
Nel quadro dei generali principi che governano l’onere della prova spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggiore imponibile, mentre grava sul contribuente l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri o a costi deducibili, ed in ordine al requisito dell’inerenza degli stessi all’attività professionale o d’impresa svolta, sicché una volta che l’ufficio abbia contestato l’attendibilità della posta, spiegando le ragioni “per le quali quella voce debba considerarsi indeducibile , scatta l’onere del contribuente di proporre elementi in senso contrario” (n. 10148/2000), gravando su di lui l’onere della prova dell’esistenza e dell’inerenza dei costi portati in deduzione, da assolversi mediante l’allegazione dei fatti che vi danno luogo, all’uopo non risultando bastevole che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa (cfr. sentenze n. 27043/2014, n. 22542/2014, n. 21184/2014, n. 27458/2013, n. 16198/2001, n. 10148/2000 e n. 7867/1997).
Cassazione – sentenza n.19417 – 16 giugno 2015 – 30 settembre 2015