20 Set La dichiarazione di atto notorio rafforza le ritenute
AE_RM_68E_19032009.pdf20/09/2014, 08:09
facsimile_Atto_notorio_Art._47__445-2000.pdf20/09/2014, 08:09
È possibile che entro la scadenza prevista per l’invio del modello Unico i contribuenti non abbiano ricevuto la certificazione del sostituto di imposta che assolve alla finalità di attestare le somme già trattenute. In sede di controllo formale gli uffici chiederanno le certificazioni e nell’ipotesi di mancata risposta recupereranno l’Irpef non pagata. Il problema è stato risolto definitivamente a condizione di osservare le indicazioni fornite con la risoluzione 68/E/2009 .
La prova della ritenuta
Il Fisco ha risolto il problema ammettendo che il contribuente può dimostrare con mezzi di prova alternativi (rispetto alle certificazioni) di aver subito la ritenuta Irpef. In questo caso le ritenute possono essere scomputate ai fini del calcolo delle imposte da versare, esibendo la documentazione individuata con la risoluzione 68/E/2009: (i) la fattura (con l’indicazione della ritenuta subita) insieme alla (ii) documentazione proveniente da banche o altri intermediari finanziari (copia della contabile del bonifico si desume l’importo netto incassato che deve coincidere con l’importo della fattura). La documentazione dovrà essere anche accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (articolo 47 del Dpr 445/2000).
La risoluzione 68/E afferma che «il contribuente è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la documentazione prodotta è riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto». Come dire, la documentazione bancaria idonea a dimostrare l’avvenuto incasso del compenso al netto della ritenuta non deve riguardare ulteriori rapporti avuti. In sostanza, si vuole evitare che il contribuente utilizzi altre contabili bancarie riferibili a diversi pagamenti con l’intento di scomputare la ritenuta riguardante un’altra fattura. È possibile, quindi, che il sostituto d’imposta abbia effettuato, nel corso del medesimo anno, più di un pagamento nello stesso periodo, ma – attraverso la dichiarazione sostitutiva di anno notorio – il contribuente attesta che la documentazione prodotta (fattura e, per esempio, contabile bancaria) riguarda specificamente i compensi incassati e non certificati.