11 Ott La Cassazione interpreta le novità in tema di esproprio immobiliare
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.19270 del 12 settembre 2014 ha affermato che in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell’avviso di vendita ai sensi dell’art.78 d.P.R. n.602/73, e il processo sia ancora pendente alla data del 2 agosto 2013 (di entrata in vigore dell’art.52, co.1, lett.g) D.L. n.69/13, convertito, con modificazioni, dalla L. n.98/13, ai sensi dell’art.86 D.L. n.69/13, l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’Agente della riscossione, se l’espropriazione ha a oggetto l’unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica. Inoltre, in caso di sopravvenuta improcedibilità dell’azione esecutiva avente a oggetto l’unico immobile di proprietà del debitore da parte dell’Agente della riscossione ai sensi dell’art.76 d.P.R. n.602/73 come novellato dall’art.52, co.1, lett.g) D.L. n.69/13 richiamato, l’improcedibilità del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere sull’opposizione all’esecuzione concernente la pignorabilità del bene.