L’avviamento da fusione ammortizzabile se oneroso

L’avviamento da fusione ammortizzabile se oneroso

In tema di ammortamento di avviamento la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che nell’ipotesi (quale quella in esame) di incorporazione di una società di capitali, le cui quote od azioni siano detenute dall’incorporante, quest’ultima, annullando le quote od azioni medesime, ha facoltà di recuperare contabilmente il maggior costo di esse rispetto al minor valore “di libro” del patrimonio netto della incorporata, ove tale differenza dipenda dall’avviamento dell’azienda dell’incorporata medesima, iscrivendo nell’attivo del bilancio (o del Conto economico) una corrispondente posta di avviamento, senza con ciò incorrere in un incremento del reddito tassabile, ai sensi del d.P.R. n.917/86. In tali ipotesi la società può, inoltre, detrarre dall’imponibile quote annuali di ammortamento del valore di avviamento, a norma del medeismo art.68 d.P.R. n.1917/86, ove l’onerosità dell’acquisizione di tale avviamento sia in sé evidenziata dalla contestualità o comunque prossimità nel tempo dell’incorporazione rispetto all’acquisto di dette partecipazioni, oppure, in ipotesi di soluzione di
continuità fra le due operazioni, sia dimostrata la riferibilità di parte del prezzo pagato per quelle partecipazioni all’avviamento incamerato con la fusione (cfr. sentenze n.13851/10, n.16260/07 e n.17496/02). – Cassazione – sentenza n.4023 – 24 settembre 2014 – 27 febbraio 201