L’Agenzia chiarisce le novità sul visto di conformità

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L’Agenzia chiarisce le novità sul visto di conformità

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.7/E del 26 febbraio 2015 ha offerto i necessari chiarimenti in merito alle novità introdotte in tema di visto di conformità sui modelli 730 e sulle altre dichiarazioni. La Circolare preliminarmente precisa come, soggetti “abilitati” all’apposizione del visto siano solo dai Caf e gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro. Per quanto riguarda il visto da apporre sul modello 730, è necessario essere abilitati alla data di apertura del canale di trasmissione delle dichiarazioni precompilate e comunque prima della trasmissione delle dichiarazioni. I professionisti abilitati dopo il 7 luglio 2015 potranno prestare assistenza fiscale solamente a decorrere dal 2016. In merito ai controlli, la Circolare precisa come non sia necessario verificare la correttezza dei redditi indicati dal contribuente, a eccezione di quelli di lavoro indicati in dichiarazione, che devono corrispondere a quanto esposto nelle certificazioni (Cu). Per quanto concerne le altre dichiarazioni da vistare, la Circolare conferma i chiarimenti forniti nei precedenti documenti di prassi (cfr Circolari n. 57/E/09 e n.28/E/14). Per quanto attiene le polizze assicurative che devono essere attivate, la Circolare ricorda come i massimali per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale devono essere adeguati al nuovo valore (3 milioni di euro), anteriormente all’apposizione del visto, a prescindere dalla circostanza che la polizza non fosse ancora scaduta alla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni. Solo in caso di visto di conformità sulla dichiarazione 730, la polizza deve essere integrata anche con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio (rilascio di visto infedele). Il professionista deve trasmettere alla DRE competente copia del rinnovo della polizza assicurativa o attestato di quietanza di pagamento.
Da ultimo la Circolare si sofferma sull’ipotesi di visto infedele, precisando che la responsabilità di Caf e professionisti si limita a tale fattispecie, non estendendosi anche ai comportamenti di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

pdfAE_CM_7E_26022015_-_Visto_di_conformità.pdf455.95 KB27/02/2015, 18:37