IVA: Finalmente i primi chiarimenti sullo split payment

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IVA: Finalmente i primi chiarimenti sullo split payment

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.1/E del 9 febbraio 2015 ha offerto i primi chiarimenti in merito all’applicazione della nuova disciplina del meccanismo della scissione dei pagamenti, meglio noto come split payment. La Circolare focalizza la propria attenzione sulla definizione dell’ambito soggettivo di applicazione dello split payment, cercando di chiarire quando si innesca appunto la nuova disciplina contenuta nell’art.17-ter d.P.R. n.633/72, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. In merito all’ambito soggettivo di applicazione, è la stessa disposizione a recare un’elencazione dei soggetti interessati, che è la medesima già contenuta nell’art.6, co.5 d.P.R. n.633/72, che disciplina la possibilità di differire l’esigibilità dell’imposta per le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle P.A., indipendentemente dal fatto che questi siano effettuati nell’ambito della sfera istituzionale o di quella commerciale. Rimandando al documento di prassi per l’esaustiva elencazione, ricca di esemplificazioni, in questa sede segnaliamo come fra i soggetti esclusi vanno annoverati gli Ordini professionali, gli Enti e istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, gli Automobile Club provinciali, l’Inail. In caso di incertezza l’Agenzia delle Entrate raccomanda la consultazione dell’IPA, ossia l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni. In chiusura, viene dedicato spazio all’analisi dei profili sanzionatori; sulla base dei principi sanciti dallo Statuto del Contribuente non potranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse nell’applicazione della nuova disciplina anteriormente all’emanazione della Circolare in commento. Nel caso in cui l’imposta sia stata incassata e computata in sede di liquidazione, non occorrerà effettuare alcuna variazione; se invece l’operazione è stata erroneamente considerata soggetta allo split payment, dovrà essere esercitata la rivalsa e la Pubblica Amministrazione interessata dovrà corrispondere al fornitore anche l’Iva relativa all’operazione.

pdfAE_CM_01E_09022015_Split_payment.pdf101.16 KB13/02/2015, 19:15