IRAP – Il valore dei beni non basta per la verifica dell’autonoma organizzazione

IRAP – Il valore dei beni non basta per la verifica dell’autonoma organizzazione

In linea di diritto, l’impiego di beni strumentali in quantità eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività costituisce indice della presenza di una autonoma organizzazione indipendentemente dall’entità del volume d’affari del professionista. L’apprezzamento che il giudice di merito deve svolgere con riguardo all’impiego di beni strumentali da parte del professionista deve cioè tendere a verificare se tali beni, per numero ed importanza, integrino, nel loro complesso ed in eventuale coordinamento con l’utilizzo di risorse umane, una struttura organizzativa “esterna” del lavoro autonomo, suscettibile di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how. E tale verifica – che postula una penetrante indagine sulla natura dei beni in uso al contribuente e sulla funzione dagli stessi svolta nella sua organizzazione del lavoro e non può limitarsi alla considerazione del mero valore economico dei beni medesimi, ben potendo accadere che determinati beni, ancorché di grande valore economico, rientrino nel minimo indispensabile all’esercizio dell’attività professionale (si pensi alle apparecchiature necessarie all’esercizio di talune specialità mediche) – va condotta in termini svicolati dalla considerazione del volume di affari del contribuente. Si tratta, cioè, di accertare, caso per caso, se l’apporto del lavoro altrui ecceda l’ausilio minimo indispensabile, secondo l’id quod plerumque accidit, per lo svolgimento di una determinate attività professionale. Tale accertamento compete al giudice di merito e si risolve in una valutazione – censurabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – di natura non soltanto logica, ma anche socio-economica, secondo il comune sentire, del quale proprio il giudice di merito è portatore ed interprete.

Cassazione – sentenza n.1889 – 4 dicembre 2014 – 2 febbraio 2015
Cassazione – sentenza n.1661 – 4 dicembre 2014 – 28 gennaio 2015