In Gazzetta lo Sblocca Italia

In Gazzetta lo Sblocca Italia

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014 il D.L. n.133 del 12 settembre, meglio noto come “Decreto Sblocca Italia”. Di seguito si riportano i principali interventi, presenti nel decreto.

Credito di imposta per sviluppo rete telecomunicazioni – Articolo 6

Viene introdotto, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, un credito di imposta relativo a interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzali sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di backhaul, relativi all’accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all’utente.

Gli interventi devono rispondere a determinate condizioni quali:

  1. devono essere nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti approvati entro il 31 luglio 2014;
  2. devono soddisfare un obiettivo di pubblico interesse previsto dall’Agenda Digitale Europea;
  3. devono prevedere un investimento privato non inferiore a determinate soglie individuate in ragione del comune di intervento.
  4. l’unità immobiliare acquistata o costruita sia destinata, entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo. Non costituisce causa di decadenza dalla deduzione la circostanza per cui, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
  5. l’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  6. l’unita immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E;
  7. l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B;
  8. il contratto preveda alternativamente o il canone concordato ex L. n.431/98 o i canoni speciali ex d.P.R. n.380/01 o L. n.350/03 e
  9. non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.

Non rientrano nel credito di imposta gli investimenti effettuati in zone già coperte e dove operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga. Il credito, che vale su Ires e Irap nel limite massimo del 50% del costo dell’investimento, non costituisce ricavoe viene utilizzato in sede dichiarativa. Nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, saranno emanati uno o più decreti disciplinanti criteri e modalità di fruizione del credito.

Project bond – Articolo 13

Vengono apportate alcune modifiche al regime dei project bond. In particolare viene eliminato il vincolo temporale al regime fiscale di favore che originariamente era previsto soltanto per le emissioni effettuate entro il giugno 2015. Viene altresì eliminato l’obbligo della forma nominativa obbligatoria, nonché semplificato l’iter per la costituzione, circolazione ed escussione delle garanzia in ipotesi di trasferimento delle obbligazioni. Viene, infatti, implementato l’art.2414-bis cod.civ. prevedendo che le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

Immobili – Articolo 17

Numerose sono le novità che vengono introdotte per quanto riguarda gli aspetti burocratici connessi con interventi nel comparto immobiliare. Vengono eliminati dei vincoli burocratici per quanto riguarda gli interventi sia di nuova costruzione che di ristrutturazione. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria vengono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e sia mantenuta l’originaria destinazione d’uso. È previsto che i Comuni in luogo dell’esproprio possano prevedere la riqualificazione di aree a fronte di forme di compensazione. Per quanto riguarda i contributi comunali dovuti per le costruzioni, da un lato è prevista la possibilità di una riduzione facoltativa nella misura del 20% e dall’altro che per gli interventi di trasformazione complessi sia versato il solo costo di costruzione.

Locazioni – Articoli 18 e 19

Viene modificato l’art.79 della L. n.392/78 prevendendo la possibilità di derogare alle regole ordinarie per i contratti di locazione di immobili adibiti a uso diverso da quello abitativo, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali il canone di locazione è pattuito per un importo superiore ai 150.000 euro annui, fermo restando la forma scritta del contratto. Con l’art.19 è prevista l’esenzione da imposta di bollo e di registro per gli atti che comportano una riduzione del canone dei contratti di locazione in essere.

Siiq – Articolo 20

Vengono introdotte modifiche al regime delle Siiq al fine di cercare di attrarre capitali nel mercato immobiliare. A tal fine viene innalzata la percentuale massima di quota che può detenere un unico socio per poter accedere al regime premiale, che passa dall’originario 51% al 60%, percentuale che potrà essere verificata anche nei due anni seguenti a quelli di esercizio dell’opzione. Viene ridotta al 70%, rispetto all’originaria 85%, la percentuali di utili che le Siiq debbono obbligatoriamente distribuire.

Detassazione per acquisto e successiva locazione – Articolo 21

Al fine di sostenere il comparto immobiliare viene introdotta un’agevolazione in capo alle persone fisiche che procedono all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione edilizia ex art.3, co.1, lett.d) d.P.R. n.380/01, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o cooperative edilizie. Parimenti agevolate sono le spese sostenute, sempre da persone fisiche non esercenti attività commerciali, in merito a prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili possedute ante inizio lavori. L’agevolazione, che si applica per gli acquisti effettuati nel periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2017, consiste nel riconoscimento di una deduzione dal reddito complessivo nella misura del 20% del prezzo di acquisto dell’immobile, nel limite massimo di spesa pari a 300.000 euro a prescindere dal numero di unità acquistate o costruite.

Ai fini dell’agevolazione è necessario rispettare i seguenti ulteriori requisiti oggettivi:

La deduzione spetta a condizione che:

  1. Al rispetto di queste condizioni la deduzione nella misura sopradescritta è ripartita in 8 quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta in cui viene sottoscritto il contratto di affitto e non è cumulabile con altre agevolazioni previste su tali spese.
  2. Con un decreto ministeriale saranno definite le ulteriori modalità attuative.

Conto termico – Articolo 22

Al fine di agevolare l’accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, è previsto che, nel termine del 31 dicembre 2014, si procederà all’aggiornamento del sistema di incentivi attualmente previsto ai sensi dell’art.1, co.154 L. n.147/13.

L’intervento dovrà avere quali obiettivi:

  • la semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità online e
  • il perseguimento di obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse.

È, inoltre, previsto che nel più ampio termine del 31 dicembre 2015 il MiSE procederà al monitoraggio dell’applicazione del sistema di incentivi aggiornato e, nei successivi 60 giorni adotterà un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema.

Rent to buy – Articolo 23

Vengono ampliate le garanzie in capo all’inquilino nei contratti cd. rent to buy, cioè quei contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto. È previsto che detti contratti siano trascritti ai sensi dell’art.2645-bis cod.civ., producendo i medesimi effetti di quella di cui all’art.2643, co.1, n.8) sempre cod.civ.. Tale forma contrattuale si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore a 1/20 del loro numero complessivo. Nell’ipotesi in cui oggetto del contratto sia un’abitazione, il divieto di cui all’art.8 D.Lgs. n.122/05, secondo cui il notaio non può procedere alla stipula dell’atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull’immobile, opera fin dalla concessione del godimento.

In caso di risoluzione per inadempimento:

• del concedente, esso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali;

• del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile e acquista interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.

Riqualificazione alberghi – Articolo 31

Vengono introdotte ulteriori norme per incentivare, rilanciare e diversificare l’offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti. Con un D.P.C.M. saranno definite le condizioni di esercizio dei condhotel, esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati. A tal fine, il decreto individuerà anche le modalità per rimuovere il vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale. In caso di richiesta di rimozione del vincolo di destinazione, il proprietario preliminarmente deve procedere alla restituzione di eventuali contributi e agevolazioni pubbliche percepiti se lo svincolo avviene prima della scadenza del finanziamento agevolato.

Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga – Articolo 40

Al fine di adeguare la copertura finanziaria per gli ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2014 – 2015, è stato previsto un incremento pari, rispettivamente, a 728 milioni di euro per il 2014 e 70 milioni di euro per il 2015. Tenuto conto delle ristrettezze delle casse dello Stato, il provvedimento indica le voci da cui attingere per procedere con il finanziamento. In particolare si segnala:

  1. riduzione pari a 150 milioni di euro per il 2014 e 70 milioni per il 2015 del Fondo per il finanziamento degli incentivi per l’assunzione di giovani fino a 29 anni con contratto a tempo indeterminato;
  2. riduzione pari a 70 milioni di euro per il 2014, sempre in riferimento alla copertura degli incentivi indicati nel punto precedente;
  3. riduzione pari a 11 milioni di euro per il 2014 del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne;
  4. utilizzo delle risorse finanziarie stanziate, per l’anno 2012, ai fini dell’attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro.

Si ricorda che le casse in deroga sono state oggetto di riforma nel corso dell’estate (Decreto interministeriale 1 agosto 2014): la loro funzione, come dimostra la riduzione della loro durata (11 mesi per il 2014, 5 mesi per il 2015), sarà progressivamente assorbita dai Fondi di Solidarietà bilaterali.