11 Lug Il tetto del 5% si calcola sul valore nominale di bilancio dei crediti
A norma del d.P.R. n.917/86, art.106, co.1 (già 71) le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sempre che l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti non abbia raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio, con la conseguenza che la deduzione resta impedita dal raggiungimento della suddetta soglia del 5%, da calcolarsi, per espresso disposto normativo, sul “valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio”, cioè sulla cifra totale di detto “valore” indicata nel “bilancio alla fine dell’esercizio”. Il raggiungimento del suddetto limite fissato impedisce il sorgere (e, quindi, la spettanza) del diritto alla deduzione in esame che, solo per tale fatto, non è più ammessa. – Cassazione – sentenza n.13458 – 14 gennaio 2015 – 1 luglio 2015