18 Mag Il Presidente del Consiglio di amministrazione
SCHEDA EUTEKNE
Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, salvo il caso in cui lo stesso non sia nominato dall’assemblea (art. 2380-bis co. 5 c.c. ).
L’organo che provvede alla nomina del cda ha anche il potere di procedere alla relativa revoca (cfr. Morandi P. sub art. 2381 c.c. in “Commentario breve al diritto delle società”, a cura di Maffei Alberti A., Cedam, Milano, 2017, p. 672 e Nazzicone L. in “Amministrazione e controlli nella società per azioni”, “Il nuovo diritto societario”, diretto da Lo Cascio G., Giuffrè, Milano, 2010, p. 42 – 43).
Sono ammesse anche le figure del:
- vice presidente, con il compito di sostituire il presidente del cda nel caso in cui quest’ultimo sia nell’impossibilità di svolgere le proprie funzioni (cfr. Cass. 4.12.2019 n. 31660);
- presidente onorario. Titolo puramente formale. Di conseguenza, se questo non è amministratore, è privo dei relativi poteri e doveri e non può partecipare ai cda (cfr. Morandi P. sub art. 2381 c.c. in “Commentario breve al diritto delle società”, a cura di Maffei Alberti A., Cedam, Milano, 2017, p. 676).
Revoca/esonero
In dottrina (cfr. Nazzicone L. in “Amministrazione e controlli nella società per azioni”, “Il nuovo diritto societario”, diretto da Lo Cascio G., Giuffrè, Milano, 2010, p. 43) è stato affermato come, in applicazione analogica dell’art. 2383 c.c., la revoca appaia sempre consentita, anche in mancanza di inadempimento o giusta causa, mentre è dubbio se per il Presidente del cda possa ipotizzarsi la risarcibilità del danno.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 4.12.2019 n. 31660, ha precisato che il vicepresidente del cda può essere esonerato in presenza di giusta causa ex art. 2383 c.c.
Tale norma, infatti, è stata considerata rilevante anche in ipotesi di revoca delle deleghe interne al cda (cfr. Cass. n. 7587/2016) e, in via analogica, è da ritenere applicabile altresì alla revoca dell’incarico di presidente o di vicepresidente; con la conseguenza che tali soggetti possono essere rimossi anche in mancanza di giusta causa, intesa come sussistenza di fatti che abbiano compromesso il rapporto di fiducia a monte del conferimento di tale incarico, salvo il risarcimento del danno.
Non sussiste giusta causa, tuttavia, allorché la revoca costituisca la risposta ad un’attività di difesa del principio di parità di trattamento, ex DLgs. 215/2003, posta in essere con buona fede e correttezza dal soggetto revocato, con il conseguente diritto alla reintegra nella carica, oltre che al risarcimento del danno, ove provato.
In caso di revoca dall’incarico gestorio che integri una condotta discriminatoria, infatti, la norma speciale di cui all’art. 28 del DLgs. 150/2011 contempla – a differenza della regola generale di cui all’art. 2383 c.c. – il provvedimento giudiziale di annullamento della deliberazione di revoca e la conseguente reviviscenza della carica.
La revoca, pertanto, produrrà immediatamente il suo effetto estintivo del rapporto di amministrazione, o dello speciale incarico affidato al consigliere di amministrazione, ma, una volta impugnata in via giudiziale, sarà possibile ottenere una pronuncia caducatoria ed il ripristino della relativa posizione.
In tal caso, le esigenze proprie della disciplina societaria, di cui all’art. 2383 c.c., che opera il bilanciamento degli interessi esclusivamente sul piano patrimoniale, con la revoca che non può più essere messa in discussione, cedono rispetto alla tutela antidiscriminatoria, che, secondo il diverso bilanciamento di valori operato dal legislatore, ha predisposto la tutela reale di cui all’art. 28 del DLgs. 150/2011.
Ad ogni modo, allora, posto che la giusta causa di revoca sussiste ogni qualvolta venga compromesso il rapporto fiduciario, la fattispecie non è integrata allorché il revocato abbia compiuto una lecita e corretta attività diretta ad ottenere parità di trattamento, e, proprio per tale ragione, sia stato sollevato dall’incarico. Tuttavia, qualora tale ultima attività fosse stata realizzata con modalità lesive, in via diretta o indiretta, degli interessi societari, allora essa stessa non è più meritevole della tutela accordata dalla legge.
Il presupposto per il riconoscimento della tutela invocata, dunque, è l’attività diretta ad ottenere la parità di trattamento, ma alla condizione che si tratti di un’attività lecita e rispettosa, altresì, degli obblighi essenziali della buona fede e correttezza nei rapporti interprivati.
Ove, pertanto, la condotta del soggetto, che pure abbia inteso nelle proprie intenzioni favorire un trattamento non discriminatorio, abbia tuttavia violato i predetti obblighi, allora essa, pur in presenza della altrui reazione, non sarà tutelata, né potrà sorgere, in particolare, il diritto al risarcimento del danno ex art. 2383 c.c.
Poteri
Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente:
- convoca il cda;
- ne fissa l’ordine del giorno;
- ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
La riforma del diritto societario ha riconosciuto al presidente del cda non solo poteri ordinatori delegati dallo stesso consiglio, ma anche poteri decisori propri, da un lato, configurando un organo a sé stante e, dall’altro, dimostrando l’accentuato interesse al buon funzionamento dell’intero consiglio.
I poteri del presidente del cda, peraltro, costituiscono altrettanti obblighi e lo collocano in posizione di particolare rilevanza una anche in assenza del conferimento di deleghe. Egli, infatti, assume tutte le decisioni relative allo svolgimento dei lavori in via definitiva ed autonoma, e non quale mera espressione della volontà della maggioranza dei consiglieri, ossia come semplici proposte da essi tacitamente accettate (in tale caso, infatti, in presenza anche di una sola opposizione, il presidente sarebbe tenuto a rimettere la decisione procedimentale al voto dei presenti).
Di conseguenza, le attribuzioni del presidente, anche quando precisate nello statuto, non sono mai esaustive: egli è chiamato a svolgere almeno tutte le funzioni necessarie al proficuo svolgimento dei lavori, all’instaurazione di un ambiente adeguato alla discussione ed all’utile perfezionamento del procedimento collegiale.
Nell’esercizio dei suoi compiti, il presidente è tenuto, non solo al rispetto delle specifiche prescrizioni di legge o a quelle eventualmente previste nello statuto, ma, ancor prima, all’osservanza dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., il cui mancato rispetto può essere censurato sotto il profilo della legittimità della sua condotta (così Cass. 4.12.2019 n. 31660).
Convocazione del cda
Il presidente del cda è, innanzitutto, tenuto a convocare il consiglio.
In assenza di indicazioni statutarie l’avviso di convocazione può essere comunicato in qualsiasi modo idoneo a permettere ai consiglieri ed ai componenti dell’organo di controllo di partecipare alle adunanze, conoscendo, quindi, luogo di convocazione, giorno ed ora della riunione e ordine del giorno (cfr. De Sandoli G.I. sub art. 2381 c.c. in “Codice delle società”, a cura di Abriani N., Utet, Torino, 2016, p. 1038 e Morandi P. sub art. 2381 c.c. in “Commentario breve al diritto delle società”, a cura di Maffei Alberti A., Cedam, Milano, 2017, p. 673).
Sempre in assenza di specifiche indicazioni statutarie, il cda si riunisce presso la sede della società. Si tende, peraltro, ad ammettere la legittimità della convocazione del cda in luogo diverso dalla sede sociale, a condizione che la scelta non sia finalizzata a rendere più difficoltosa la riunione, o addirittura ad impedire la partecipazione di taluni consiglieri (cfr. De Sandoli G.I. sub art. 2381 c.c. in “Codice delle società”, a cura di Abriani N., Utet, Torino, 2016, p. 1038).
Come evidenziato, l’avviso di convocazione deve essere recapitato a tutti i membri del cda, nonché agli altri soggetti legittimati ad intervenire. È, peraltro, legittima la previsione statutaria secondo la quale l’organo amministrativo di una spa (o di una srl) è da reputare validamente costituito quando:
- sono intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori ed i sindaci in carica;
- è intervenuta la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione (così la massima 19.11.2004 n. 48 del Consiglio Notarile di Milano).
Il presidente del cda può convocare il consiglio ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Si ritiene esistente l’obbligo di convocazione anche in presenza di una richiesta in tal senso da parte di uno degli amministratori, sempre che si tratti di argomenti rientranti nella competenza del cda (sul tema si veda, per i relativi riferimenti, Morandi P. sub art. 2381 c.c. in “Commentario breve al diritto delle società”, a cura di Maffei Alberti A., Cedam, Milano, 2017, p. 673).
Secondo Trib. Catania 5.5.2006 (massima disponibile nella bancadati www.iusexplorer.it), inoltre, è legittima la convocazione del cda effettuata dal singolo amministratore, qualora lo statuto preveda espressamente il dovere del Presidente di procedere alla convocazione d’urgenza su richiesta di un terzo dei componenti dell’organo e sussista una sua ingiustificata inerzia.
Ordine del giorno
Il presidente del cda ne fissa anche l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione, quindi, oltre alla data ed al luogo della riunione, deve contenere anche indicazioni al riguardo.
Ciascun consigliere di amministrazione appare legittimato a chiedere al Presidente che una determinata materia venga inserita all’ordine del giorno della riunione; secondo taluni, peraltro, il Presidente avrebbe il potere di non accogliere le richieste che risultassero manifestamente incongrue ed emulative. In tale ottica, appare possibile prevedere una disposizione statutaria che riconosca al singolo amministratore la legittimazione a domandare l’integrazione dell’ordine del giorno. Mentre è dubbia una disposizione statutaria che riservi tale richiesta ad un quorum prestabilito o ad un numero minimo di amministratori (cfr. Morandi P. sub art. 2381 c.c. in “Commentario breve al diritto delle società”, a cura di Maffei Alberti A., Cedam, Milano, 2017, p. 676).
Direzione dei lavori
L’art. 2381 co. 1 c.c. affida al presidente del cda anche il compito di coordinare i lavori del cda. Vale a dire che lo stesso deve procedere a:
- verificare la regolare costituzione del consiglio;
- dichiarare aperta la seduta;
- regolare gli interventi, garantendo il diritto di ogni consigliere di esprimere il proprio parere sulle materie all’ordine del giorno;
- porre in votazione le diverse proposte;
- proclamare i risultati delle votazioni;
- redigere il verbale o controllarne la redazione e la sua sottoscrizione;
- dichiarare sciolta la riunione (cfr. Morandi P. sub art. 2381 c.c. in “Commentario breve al diritto delle società”, a cura di Maffei Alberti A., Cedam, Milano, 2017, p. 674).
Per lo svolgimento di tali incarichi il presidente può essere affiancato da un segretario.
Adeguata informazione
Il presidente del cda deve, infine, provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
A seconda delle materie da discutere, quindi, occorre valutare le notizie e la documentazione da rendere disponibili ai consiglieri (cfr. Nazzicone L. in “Amministrazione e controlli nella società per azioni”, “Il nuovo diritto societario”, diretto da Lo Cascio G., Giuffrè, Milano, 2010, p. 41). Secondo taluni, in capo al Presidente del cda sarebbe da ravvisare anche il dovere di far pervenire le medesime informazioni in capo ai componenti dell’organo di controllo (cfr. Morandi P. sub art. 2381 c.c. in “Commentario breve al diritto delle società”, a cura di Maffei Alberti A., Cedam, Milano, 2017, p. 674).
In assenza delle dovute informazioni i singoli consiglieri sembrerebbero legittimati ad opporsi alla discussione dei temi sui quali non si ritengono debitamente informati.
Ulteriori poteri del presidente del cda
Non è chiaro quale sia la effettiva portata dell’inciso iniziale dell’art. 2381 co. 1 c.c. (“Salvo diversa previsione dello statuto”).
Accanto a chi ritiene che l’autonomia statutaria godrebbe di un margine di azione ampio, potendo derogare alle funzioni attribuite al Presidente, si colloca chi sostiene che statutariamente sia solo possibile ampliare quanto già riconosciuto dalla norma (cfr. Morandi P. sub art. 2381 c.c. in “Commentario breve al diritto delle società”, a cura di Maffei Alberti A., Cedam, Milano, 2017, p. 676).
Cass. 4.12.2019 n. 31660, ha precisato che le attribuzioni del presidente del cda, anche quando precisate nello statuto, non sono mai esaustive: egli è chiamato a svolgere almeno tutte le funzioni necessarie al proficuo svolgimento dei lavori, all’instaurazione di un ambiente adeguato alla discussione ed all’utile perfezionamento del procedimento collegiale.
Ad ogni modo, non pare, innanzitutto, possibile escludere l’eventualità che al presidente del cda siano delegati poteri gestori veri e propri, potendo lo stesso rivestire anche la qualifica di amministratore delegato. Allo stesso modo, al presidente del cda può essere attribuito il potere di rappresentanza della società (cfr. Morandi P. sub art. 2381 c.c. in “Commentario breve al diritto delle società”, a cura di Maffei Alberti A., Cedam, Milano, 2017, p. 676).
È ritenuta, inoltre, legittima la clausola statutaria per cui, in caso di parità, prevale il voto del Presidente purché il consiglio sia composto da più di due membri (così la massima H.C.5 del Comitato Triveneto dei Notai); in tal caso, infatti, la prevalenza automatica del voto del presidente renderebbe superflua qualsiasi votazione (cfr. De Sandoli G.I. sub art. 2381 c.c. in “Codice delle società”, a cura di Abriani N., Utet, Torino, 2016, p. 1033).
Secondo Trib. Verona 24.7.2012, peraltro, è invalida la delibera del cda adottata con il voto dirimente (casting vote) del presidente in assenza di una previsione statutaria che espressamente ne riconosca tale valenza.