30 Gen Il dipendente non fa pagare l’Irap la medico
L’automatica sottoposizione a Irap del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate, vanificherebbe l’affermazione del principio desunto dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore e aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l’Irap divenga una (probabilmente incostituzionale) tassa sui redditi di lavoro autonomo (cfr sentenza n.22024/13). Pertanto – premesso che, in linea stratta, non può affermarsi che l’apporto fornito all’attività di un professionista dall’ordinario utilizzo di prestazioni ausiliarie (come quelle di un segretario o di un inserviente) costituisca di per sé stesso, a prescindere da qualunque analisi qualitativa e quantitativa di tali prestazioni, un indice indefettibile della presenza di un’autonoma organizzazione, dovendosi al contrario ritenere che l’apporto di un collaboratore che apra la porta o risponda al telefono mentre il medico visita il paziente o l’avvocato riceve il cliente, o che tenga i ferri mentre il dentista opera, rientri, secondo l’ id quod plerumque accidit, nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale – compete al giudice di merito apprezzare, con un giudizio di fatto censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, se nel caso concreto , per le specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui il professionista si avvale, le stesse debbano giudicarsi eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale.
Cassazione – sentenza n.1544 – 4 dicembre 2014 – 27 gennaio 2015