25 Lug Il D.M. ’88 fissa le aliquote d’ammortamento massime
Con riferimento alla disciplina dell’ammortamento dei beni materiali, l’art.102, co.2 Tuir chiarisce che la deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. La nuova disposizione (D.Lgs. n.344/03) ha abrogato il dell’ex art.67, com.4 (attuale art.102) Tuir, disposizione che fissava un quantum minimo per le quote d’ammortamento ammissibili in deduzione (costituito dal 50% dell’aliquota ordinaria). In particolare, secondo la previgente norma, se in un esercizio l’ammortamento è fatto in misura inferiore a quella massima indicata al co.2 le quote di ammortamento relativamente alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l’ammortamento fatto in un esercizio è inferiore alla metà della misura massima il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore. Ciò premesso, la mancata riproposizione nel corpo dell’art.102 Tuir di una disposizione del tenore di quella appena richiamata non può essere interpretata quale volontà del legislatore di escludere – in tema di calcolo degli ammortamenti – la possibilità di applicare coefficienti inferiori rispetto a quelli stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988. Nel sistema conseguente all’entrata in vigore dell’Ires è stato, in effetti, riproposto unicamente il limite massimo relativo alle quote di ammortamento ammesse in deduzione. Ne consegue che, a far data dal 1° gennaio 2004, la deducibilità fiscale delle quote d’ammortamento continua ad essere consentita al massimo entro il limite stabilito per ciascuna categoria di beni dal predetto decreto, mentre non è più previsto alcun ammontare minimo di iscrizione delle quote medesime. La durata del processo d’ammortamento dovrà, dunque, essere almeno pari al periodo minimo stabilito in via normativa, restando affidata alla discrezionalità del contribuente la scelta della durata massima del piano d’ammortamento (in tale senso anche la prassi con la risoluzione Agenzia delle Entrate n.51/E/05. Ne consegue l’accoglimento del motivo avendo la C.T.R, errato nell’applicazione della normativa di riferimento. – Cassazione- sentenza n.13481 – 25 marzo 2015 – 1° luglio 2015