29 Ago Il cedente deve verificare la partita Iva del cessionario Ue
Per accedere al regime non imponibile, non basta che gli esercenti imprese, arti e professioni indichino il numero identificativo ai fini Iva nella documentazione relativa allo scambio intracomunitario, ma occorre anche che il soggetto attivo dello scambio dia impulso ad una apposita procedura di verifica, richiedendo all’amministrazione competente la conferma della validità attuale del numero di identificazione attribuito al cessionario; di guisa che, in assenza di tali adempimenti, legittimamente l’ufficio finanziario può ritenere che lo scambio abbia carattere nazionale e procedere al recupero dell’Iva, facendo pur sempre salva la facoltà del contribuente di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo (cfr. ordinanza n.3167/12 e sentenza n.3603/09).
Cassazione – sentenza n.15639 – 9 giugno 2015 – 24 luglio 2015