I chiarimenti sulla Tremonti quater

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I chiarimenti sulla Tremonti quater

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015 ha offerto chiarimenti in merito alla disciplina, introdotta dall’art.18 D.L. n.91/14, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e destinati a strutture aziendali ubicate in Italia, effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015.  L’Agenzia delinea l’ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione, le modalità di calcolo e di utilizzo del credito d’imposta emergente nonché i casi di revoca e le eventuali sanzioni applicabili per la mancata restituzione dell’ammontare indebitamente compensato entro il termine imposto dalla legge. Con riferimento all’ambito di applicazione soggettivo, l’Agenzia ricorda che possono usufruire del beneficio d’imposta tutti titolari di reddito d’impresa. Si ricorda che il bonus è pari al 15% dell’importo dell’investimento decurtato dell’ammontare della media degli investimenti in beni strumentali omogenei realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti, con possibilità di non considerare nel calcolo della media l’anno in cui l’impresa ha effettuato l’investimento più elevato. Pertanto, per le imprese in attività dal 2013 che hanno investito nel 2014, l’ammontare agevolabile è pari all’intero importo della spesa. Ciò vale, in ogni caso, anche per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, per le quali, per espressa previsione normativa, il 15% si applica con riferimento al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta (2014 e 2015). Ai fini dell’utilizzo del bonus non rileva il limite alla compensazione applicabile ai crediti d’imposta agevolati di 250.000 euro, il limite del tetto annuo generale dei 700.000 euro nonché il divieto di compensare crediti erariali in presenza di somme erariali iscritte a ruolo e scadute per un ammontare superiore a 1.500 euro.

pdfCircolare5_Edel19feb2015.pdf675.66 KB20/02/2015, 19:35