11 Lug I chiarimenti delle Entrate sulla precompilata
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.26/E/15, ha fornito chiarimenti in merito alla dichiarazione dei redditi precompilata e alla proroga del termine di presentazione del 730/15 disposta con il D.P.C.M. 26 giugno 2015. Tra i vari chiarimenti forniti si segnala come, per quanto concerne la rettifica della dichiarazione presentata on line, è necessario presentare un modello 730 integrativo a un Caf o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre, oppure un modello Unico correttivo nei termini o integrativo. Se la correzione determina un maggior debito o un minor credito, è necessario presentare il Modello Unico, correttivo o integrativo. Nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche e o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, è opportuno che la documentazione alla base della dichiarazione sia conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Il contribuente che abbia accettato la dichiarazione precompilata senza effettuare l’opzione per la rateazione poteva operare tale scelta solo presentando un modello 730 sostitutivo entro il 29 giugno. Nel caso di investimenti in start up, di cui all’art.29 D.L. n.179/12, è necessario presentare esclusivamente il modello Unico. In caso di mancata presentazione del RW, l’Agenzia chiarisce che il visto di conformità sul modello 730 non rileva ai fini degli adempimenti dichiarativi relativi al quadro RW; pertanto, le sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione di questo quadro non possono essere imputate al soggetto che ha apposto il visto sul modello 730. La doppia deduzione dei contributi di previdenza complementare per un errore commesso dal sostituto d’imposta nella compilazione della Certificazione Unica, non comportano la responsabilità del Caf o professionista che ha apposto il visto di conformità. In tema di trasmissione, la Circolare precisa come il termine per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 è quello previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato. L’invio della dichiarazione 730 tramite l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate può essere effettuato entro il 23 luglio 2015, stesso termine previsto per la trasmissione da parte dei Caf e dei professionisti. Infine, ai Caf e professionisti che abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni entro il 7 luglio 2015, non si applica la sanzione prevista in caso di tradiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni (ex art.7-bis D.Lgs. n.241/97) anche in caso di dichiarazioni tempestivamente trasmesse entro la data del 7 luglio 2015, scartate e correttamente ritrasmesse entro la predetta data del 23 luglio.
AE_CM_26E_07072015.pdf613.79 KB11/07/2015, 07:54