07 Nov Falimento – Il credito del fisco non è compensabile
A seguito della presentazione della dichiarazione finale dei redditi da parte del curatore, il credito vantato dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di un imprenditore fallito, che con la chiusura della procedura ritorna in bonis, non può essere opposto in compensazione con un debito della stessa Amministrazione verso la massa dei creditori, sia perché diversi sono i soggetti delle opposte ragioni di dare ed avere, in quanto il credito opposto dall’erario ha come soggetto passivo l’imprenditore fallito mentre quello fatto valere dal fallimento con la dichiarazione finale è un credito della massa, sia perché -compensando tali opposte ragioni di dare e avere – verrebbero pregiudicati illegittimamente i creditori concorsuali, per la violazione del principio di parità di trattamento (ex plurimis, sentenze n. 21735/2014, n. 6478/2014 e n. 10349/2003).
Cassazione – sentenza n.20254 – 20 aprile 2015 – 9 ottobre 2015