20 Set F24 cartaceo prorogato per le rate fino al 31 dicembre
AE_CM_27E_19-9-2014.pdf20/09/2014, 07:53
La circolare n. 27/E diffusa ieri dall’agenzia delle Entrate interviene sulle nuove regole del modello F24. I nuovi vincoli introdotti dall’articolo 11, comma 2 del Dl 66/2014 incidono sui versamenti con il modello F24 dei contribuenti distinguendo i canali di pagamento in relazione a queste tipologie di deleghe:
1) a saldo zero
2) con saldo a debito, ma con compensazioni;
3) con saldo a debito superiore a 1.000 euro senza compensazioni.
I modelli il cui saldo finale è pari a zero per effetto di compensazioni, dovranno in termini generali essere presentati esclusivamente tramite i canali telematici messi a disposizioni da parte dell’Agenzia. Le Entrate aprono all’utilizzo dell’F24 cartaceo nei seguenti casi:
a) per i privati nel caso di versamento di somme pari o inferiori a 1.000 euro (e a patto che non ci siano crediti in compensazione);
b) in presenza di modelli precompilati dell’ente impositore, anche se i versamenti sono superiori a 1.000 euro (a condizione che non siano indicati crediti in compensazione);
c) per i versamenti rateali in corso di tributi, contributi e altre entrate, anche in caso di somme superiori a 1.000 euro, di crediti in compensazione o di saldo del modello pari a zero (tale apertura però è a termine, nel senso che opera solo fino al 31 dicembre di quest’anno) e per i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.
La circolare non affronta il tema delle compensazione interne. Ci si chiede, infatti, se anche nell’ipotesi di compensazione volontaria in F24 tra importi a debito e a credito della stessa imposta, valgano le regole descritte. Infine si evidenzia che per le imposte che prevedono la possibilità di effettuare il versamento tramite bollettino postale (Imu/Tasi) nulla cambia.