E-Bonus per gli esercizi ricettivi

E-Bonus per gli esercizi ricettivi

E’ stato pubblicato lunedì 23 marzo 2015 in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo 12 febbraio 2015 del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Tale decreto indica le “tipologie delle spese eleggibili, le soglie massime di spesa eleggibile, nonché i criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute; le procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo; le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta medesimo; le modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa”.
L’agevolazione riguarda gli anni 2014, 2015 e 2016, e consiste in un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo e promozione per la digitalizzazione dei servizi turistici, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, fino a un importo complessivo massimo di 12.500 euro nel triennio. Il bonus è “alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale”.
I destinatari del beneficio sono: gli esercizi ricettivi singoli, cioè ad esempio strutture alberghiere a gestione unitaria, con un minimo di sette camere per il pernottamento degli ospiti, oppure strutture extraalberghiere, come affittacamere, ostelli, case vacanze, residence, bed & breakfast; gli esercizi ricettivi aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, cioè strutture singole aggregate (nella forma del consorzio, delle reti d’impresa, eccetera) a soggetti che forniscono servizi accessori alla ricettività (ad esempio ristorazione, prenotazioni, trasporto); le agenzie di viaggio e tour operator.
Il decreto definisce i termini per l’invio e i contenuti delle domande. Le istanze devono essere presentate telematicamente al Mibact dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le spese; per quelle del 2014, le domande andranno inviate entro sessanta giorni dal momento in cui il Ministero definirà le modalità telematiche di presentazione (sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto). Entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo per presentare la domanda, il Ministero comunicherà all’impresa il riconoscimento (con indicazione del credito spettante) o il diniego dell’agevolazione.

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