21 Nov Disciplinati i voucher per la digitalizzazione delle imprese
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.269 del 19 novembre 2014 il D.I. 23 settembre 2014 con cui viene data attuazione alle previsioni di cui all’art.6 del D.L. n.145/13, convertito, con modificazioni, dalla L. n.9/14, il c.d. “Decreto destinazione Italia” in tema di finanziamento per la digitalizzazione delle imprese. L’agevolazione consiste nel finanziamento a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro, nel rispetto degli aiuti “de minimis”, al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell’efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. Ai sensi dell’art.2 del D.I., l’obittivo è sostenere l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano:
- il miglioramento dell’efficienza aziendale;
- la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;
- lo sviluppo di soluzioni di
- e-commerce;
- la connettività a banda larga e ultralarga;
- il collegamento alla rete
- internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e l’attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
- la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.
Ai sensi dell’art.5 del decreto, possono fruire dell’agevolazione, in linea generale, le imprese qualificate come micro, piccola o media impresa (MPMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, non rientranti tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e con la sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e iscritte al Registro delle Imprese della CCIIA territorialmente competente. Inoltre le imprese non devono essere sottoposte a procedura concorsuale e non in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. Il successivo articolo 7 definisce le attività e le spese ammissibili in ragione della tipologia di spesa ammessa. Da ultimo si segnala come l’articolo 9 preveda l’erogazione del contributo in un’unica soluzione, sulla base della documentazione di spesa inerente.