10 Ott Dichiarazioni emendabili anche in contenzioso
In tema di imposte sui redditi il contribuente, in base al D.P.R. 322/98, articolo 2, comma 8-bis, come introdotto dal D.P.R. 435/2001, articolo 2, è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, la quale, agli effetti dei termini di decadenza, atteso l’ultimo inciso della disposizione citata, che prevede come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, correla al rispetto di detto limite temporale la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante. Tuttavia si è anche statuito che la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto, incidenti sull’obbligazione tributaria, ma di carattere meramente formale, è esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell’Amministrazione finanziaria, ed anche oltre il termine previsto per l’integrazione della dichiarazione (fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo dal D.P.R. 322/1998, articolo 2, comma 8-bis, come introdotto dal D.P.R. 435/2001, articolo 2), poichè questa scadenza opera, atteso il tenore letterale della disposizione, solo per il caso in cui si voglia mutare la base imponibile, ma non anche quando venga in rilievo un errore meramente formale (cfr. sentenze n. 14294/2014, n. 3754/2014, n. 5852/2012 e n.2226/2011).