03 Ott Decreto internazionalizzazione: perdite su crediti e sopravvenienze attive
In data 22.9.2015 è stato pubblicato in G.U. il D.Lgs n. 147 del 14.9.2015, recante disposizioni per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, in vigore dal 7.10.2015.
L’art. 13 introduce alcune modifiche alla disciplina fiscale delle perdite su crediti. Oltre ai casi previsti dall’art.101, co. 5, TUIR, si considerano deducibili anche le perdite su crediti nei seguenti casi: il debitore ha concluso un piano attestato di risanamento; il debitore è assoggettato a procedure concorsuali estere equivalenti a quelle italiane, previste in Stati con i quali esista un adeguato scambio di informazioni. Come stabilito dal nuovo co. 5-bis, art.101, TUIR, la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche se successiva al periodo di imposta in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero al periodo d’imposta in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, semprechè l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
In vigore dal periodo d’imposta 2016, viene introdotto il nuovo co. 4-bis all’art. 88 del TUIR, secondo cui la rinuncia dei soci ai crediti verso la società stessa si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale, che deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal socio stesso all’impresa e in assenza della quale il valore fiscale del credito si assume pari a 0 euro. In caso di operazione di conversione del credito del socio in partecipazioni, il valore fiscale attribuito a queste ultime coincide con quello del credito convertito, al netto delle perdite eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione. Viene introdotto anche il co. 4-ter, secondo cui non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o procedure estere equivalenti, previste in Stati con i quali esista un adeguato scambio di informazioni, ovvero per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano attestato di risanamento, ovvero di procedure estere equivalenti, la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite pregresse o di periodo, nonchè gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati.