Decreto internazionalizzazione: la sospensione della riscossione per trasferimento all’estero

Decreto internazionalizzazione: la sospensione della riscossione per trasferimento all’estero

L’art.11, Dlgs n.147/2015 ha previsto, a partire dal 7 ottobre 2015, l’estensione territoriale della sospensione della riscossione anche agli Stati facenti parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, per i soggetti che trasferiscono la propria residenza ai fini delle imposte sui redditi. Precedentemente la norma, prevista all’art. 166, co.2-quater, TUIR, riduceva la sua portata ai soli Stati membri dell’Unione europea. A ciò il decreto aggiunge che tale disposizione si applica anche “al trasferimento, da parte di un’impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, verso altro Stato appartenente all’Unione europea ovvero aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo“. In tal caso, ai fini della riscossione, i componenti dell’azienda o del complesso aziendale si considerano realizzati al valore normale (ex art. 179, co.6, TUIR).