Decreto Bilanci: novità nei criteri di valutazione delle poste di bilancio

Decreto Bilanci: novità nei criteri di valutazione delle poste di bilancio

In data 4 settembre 2015 è stato pubblicato su GU n. 205 il D.L. n.139 del 18 agosto 2015, recante novità in materia di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, cosidetto “Decreto Bilanci”, le cui nuove disposizioni si applicano a partire dal 1°gennaio 2016. In particolare, l’art.6, comma 8, apporta modifiche all’art. 2426 del codice civile. Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile; lo stesso criterio andrà applicato a debiti e crediti, nonchè ad aggi e disaggi su prestiti, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo per quanto riguarda i crediti. Per criterio del costo ammortizzato si intende quello definito dai principi contabili internazionali. A differenza delle altre immobilizzazioni, le rettifiche di valore effettuate sull’avviamento devono essere mantenute nei bilanci successivi anche se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Il periodo di ammortamento dell’avviamento, che prima non poteva eccedere i 5 anni, dal 2016 non potrà eccedere i 10 anni. I costi di ricerca e pubblicità non possono più essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, dunque capitalizzati. Per quanto riguarda le attività e le passività in valuta, il decreto distingue tra attività e passività monetarie, iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio e le attività e passività non monetarie, iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto. Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value. Quest’ultimo si determina al valore di mercato quando sia facilmente individuabile un mercato attivo per tale strumento finanziario o per uno analogo; diversamente il fair value può essere desunto applicando allo strumento finanziario modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. E’ stata, infine, abrogata la possibilità di iscrivere ad un valore costante le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo di modesta entità in rapporto all’attivo di bilancio.