26 Set Decreto Bilanci: consolidamento delle partecipazioni
Il comma 6, art. 7, Dlgs 139/2015 ha modificato parzialmente l’art. 33, Dlgs 127/1991. Nello specifico, l’eliminazione delle partecipazioni nelle imprese incluse nel consolidamento e delle frazioni del patrimonio netto corrispondenti (ex art. 31, co. 2, lett. a)) potrà essere attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione dell’impresa oppure riferiti alla data in cui l’impresa viene inclusa nel consolidamento per la prima volta; il residuo positivo, frutto dell’eventuale differenza determinata dalla suddetta eliminazione (differenza da consolidamento), sarà da iscrivere, dal 1° gennaio 2016, nella voce “avviamento“, a meno che non debba essere imputata a conto economico. Fino al 31/12/2015, invece, la differenza poteva essere portata esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima. Viene infine statuita una norma di raccordo che ribadisce l’applicazione non più dell’art. 2426, n. 6, ma dell’art. 2426, comma 1, n.6 del codice civile, che prevede senza ulteriori novità che “l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento”.