Correlazione stretta soci-società nelle società a ristretta base societaria

Correlazione stretta soci-società nelle società a ristretta base societaria

Riguardo alle imposte sui redditi lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale sono sufficienti a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica. Sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, e in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente.
Analogamente pure per l’accertamento dell’Iva i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati da stretto rapporto familiare o da particolari rapporti aziendali possono essere riferiti alla parte contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori (ex plurimis sentenze n.428/15 e n.20668/14).
Cassazione – sentenza n.9974 – 1 aprile 2015 – 15 maggio 2015